1) Un Cliente con un impianto non collaudato (anche se fermo, inutilizzato) ma con le pratiche di collaudo presentate all'ISPESL / Ispettorato del Lavoro o al Comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve fare?
Deve rivolgersi alla ditta installatrice che provvederà a verificare se l'ISPESL / Ispettorato del Lavoro è in grado di garantire l'effettuazione del collaudo entro il 29 settembre 2002 compreso. In caso della mancanza di tale garanzia la ditta installatrice provvederà, a titolo oneroso, al collaudo in una delle seguenti forme:
- affiancando il collaudatore di un Ente Notificato;
- autocollaudando l'impianto, se la ditta installatrice possiede un sistema di qualità certificato ai sensi della Direttiva (ISO 9000 + estensione 95/16);
- affiancando un ingegnere fra quelli presenti negli elenchi della Camera di Commercio per la legge 46/90 lettera F, producendo autocertificazione come ditta installatrice e perizia giurata dell'ingegnere.
2) Tutti gli impianti costruiti secondo la norma precedente alla Direttiva Ascensori possono essere adeguati?
Teoricamente si, nella maggior parte dei casi l'adeguamento e' possibile, anche se e' oneroso (lo e' meno per gli impianti oleodinamici); esistono pero' situazioni particolari in cui la mancanza di spazio sufficiente sopra il tetto della cabina oppure la mancanza di spazio sufficiente tra cabina e contrappeso, rendono l'intervento di adeguamento impraticabile
3) Il Cliente cosa deve fornire al Comune e all'ISPESL una volta avvenuto il collaudo positivo?
Il Cliente deve inviare al Comune il verbale di collaudo (nel caso di utilizzo di ingegnere fra quelli presenti negli elenchi della Camera di Commercio deve essere corredato da perizia giurata e da una autocertificazione dell'installatore). Copia del verbale di collaudo deve essere fornito all'organismo competente per il collaudo di primo impianto (ISPESL o Ispettorato del Lavoro).
4) Chi sono i soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche?
I soggetti autorizzati sono:
- l'ASL (o l'ARPA) locale;
- la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, (per gli impianti installati in stabilimenti industriali o in aziende agricole);
- gli Enti Notificati.
5) Se l'ASL (o l'ARPA) di zona non ha un organico sufficiente per far fronte a tutte le richieste di verifiche periodiche cosa bisogna fare?
Rivolgersi alla ditta cui è stata affidata la manutenzione dell'impianto per conoscere i nominativi degli Enti Notificati disponibili ad effettuare le verifiche periodiche nella zona in cui è installato l'ascensore.
6) Come è possibile sapere quando è avvenuta l'ultima verifica periodica dell'ascensore?
All'atto della verifica periodica l'ingegnere ha registrato sul libretto di impianto (se presente in locale macchine) la data e l'esito della visita oppure ha inviato il verbale al Proprietario dell'ascensore (verbale che serviva per ottenere il rinnovo annuale della licenza di esercizio, oggi abolita) con copia alla ditta manutentrice. L'ASL, che ha eseguito la verifica periodica, mantiene la registrazione, nei propri archivi, della data in cui questa è avvenuta.
7) La ditta di manutenzione deve essere sempre presente durante le verifiche periodiche?
Si. Il soggetto incaricato delle verifiche fa eseguire al manutentore le operazioni dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente. Tale attivita' normalmente non e' compresa nel canone di manutenzione e viene fatturata a parte.
8) Se l'ascensore, ormai vecchio, deve essere sostituito integralmente, puo' essere progettato a vecchia normativa?
No, deve seguire la Direttiva Ascensori (e questo vale anche per gli impianti in servizio pubblico, in quanto si parla di impianto nuovo a tutti gli effetti). Al termine dei lavori il nuovo ascensore avrà il marchio CE e verrà rilasciata la Dichiarazione di Conformità CE.
9) Se l'ascensore deve essere ammodernato, le modifiche possono essere progettate a vecchia normativa?
Sì. Solo i componenti di sicurezza, che dovessero essere sostituiti, devono rispondere alla Direttiva Ascensori. Al termine dei lavori verrà rilasciata la Dichiarazione di Conformità alla legge 46/90.
10) Dopo una modifica importante a chi deve essere richiesta la verifica straordinaria?
Allo stesso soggetto incaricato delle verifiche periodiche.
11) Quando si definisce "importante" una modifica?
La modifica costruttiva si definisce "importante" quando non rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria, quali ad esempio:
- il cambiamento della velocità;
- il cambiamento della portata;
- il cambiamento della corsa;
- il cambiamento del tipo di azionamento (elettrico oleodinamico);
- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.
12) Durante la verifica periodica sono state redatte delle prescrizioni; è possibile mantenere l'ascensore il servizio riducendo la portata?
La portata di un ascensore è un elemeno di progetto sia nel caso di ascensori elettrici che nel caso di ascensori idraulici. Esporre nella cabina di un ascensore un avviso che riduce la portata non aumenta xla sicurezza. LA risposta è quindi NO ed è importante ottemperare alle prescrizioni impartite in fase di verifica, bloccando, se necessario l'esercizio dell'ascesnore.
13) In un edificio di nuova costruzione avente due piani fuori terra e interrato è obbligatoria l'installazione dell'ascensore?
La Legge 13/89 all'art. 1 comma 3d recita: "La progettazione deve comunque prevedere:.....l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini." , quindi non dovrebbe essere obbligatorio, però nel DM 236/89 che definisce le modalità di attuazione della Legge 13/89 troviamo l'art. 3.2 che termina con la seguente prescrizione: "L'ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati." Quindi tenendo conto del piano interrato i livelli dei due piani fuori terra sono 4 perciò scatta l'obbligo dell'ascensore.